Statuto

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “CIVICO 2”, con sede in Piazza Roma n.2, nel Comune di Zelo Surrigone (MI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  2. L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  3. progettazione e realizzazione di interventi ed eventi di natura sociale, culturale e sportiva;
  4. gestione di centri aggregativi;
  5. realizzazione di attività formative in favore di minori in dispersione scolastica e giovani e/o individui che presentano disagio sociale;
  6. realizzazione di attività informative in favore di famiglie, minori, giovani e/o individui che presentano disagio sociale;
  7. gestione di attività commerciali, comprese attività di somministrazione, con finalità di professionalizzazione di minori e giovani e/o individui che presentano disagio sociale;
  8. gestione di luoghi e strumenti legati alle nuove tecnologie (web radio, giornali, web site, …);
  9. creazione di reti con altri enti o associazione territoriali che promuovano azioni rivolte a famiglie, minori, giovani e/o individui che presentano disagio sociale;
  10. consulenze pedagogiche;
  11. altre azioni che si riterranno utili per il conseguimento degli scopi associativi;

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale. L’Associazione potrà istituire rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e alla divulgazione degli scopi dell’associazione.

L’Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

L’Associazione attua le proprie finalità su tutto il territorio dello stato ed, eventualmente, potrà adeguarsi alle richieste territorialmente competenti delle Regioni al fine di ottenere l’iscrizione nei registri regionali dell’associazionismo.

L’associazione potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni e ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti a ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo come corrispettivo ove occorra, di parte del suo patrimonio. L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell’associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con il presente oggetto sociale. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata di norma, in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L’Associazione, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, a discrezione del Consiglio Direttivo, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che ne condividono gli scopi e ne accettano integralmente il presente statuto nonché l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
  2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o mediante invio di email o pubblicazione sulla home page del sito web o affissione nei locali dell’associazione da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea, in sede ordinaria, deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. In sede straordinaria, deve deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

ART. 10 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne una copia.

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  2. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Assume le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione; le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; la delibera sull’ammissione di nuovi soci e ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Il consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni.

ART. 12 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
  3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  4. La quota associativa per i soci avrà validità annuale (anno solare) ed è fissata per l’anno 2016 in €.10,00 (Euro Dieci/00).

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

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